Concordato preventivo: l’obbligo di verifica del tribunale delle somme contestate
Il tribunale, per poter omologare il concordato preventivo, è obbligato a verificare – nonostante il credito erariale sia oggetto di giudizio – che all’interno del piano esista un apposito fondo per le somme contestate.
In questi casi, quindi, la presenza di un ruolo provvisoriamente emesso in pendenza di giudizio, è necessario che le somme vantate dall’erario siano accantonate a titolo cautelativo e riflesse nella proposta concordataria. Ordinanza della Corte di cassazione n. 15414 del 13 giugno.
Fonte: Gianluca Lega